Ordinanza 104/2002 (ECLI:IT:COST:2002:104)
Massima numero 26906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
08/04/2002; Decisione del
08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Previdenza per il personale del ministero delle finanze - Indennità di fine rapporto - Anticipazioni - Detrazione dall’importo finale dell’indennità con maggiorazione degli interessi - Asserito deteriore trattamento dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati nonché contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e con la funzione previdenziale della indennità - Questione riferita a norma regolamentare inidonea ad esser oggetto del giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Previdenza e assistenza - Previdenza per il personale del ministero delle finanze - Indennità di fine rapporto - Anticipazioni - Detrazione dall’importo finale dell’indennità con maggiorazione degli interessi - Asserito deteriore trattamento dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati nonché contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e con la funzione previdenziale della indennità - Questione riferita a norma regolamentare inidonea ad esser oggetto del giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le anticipazioni dell'indennità di fine rapporto eventualmente corrisposte agli iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze a sensi dell'art. 4, n. 2 dello stesso d.P.R. n. 1034 del 1984 debbano essere detratte dall'importo finale della indennità stessa con la maggiorazione degli interessi legali. Infatti la norma censurata per il suo carattere meramente regolamentare è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità.
- Sulla inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme regolamentari, v. citate sentenza n. 427/2000 e ordinanze nn. 328/2000 e 430/1999.
- In tema di motivazione sulla non manifesta infondatezza e, particolarmente, sulla necessità di un autonomo e specifico giudizio del rimettente, v. citata ordinanza n. 556/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le anticipazioni dell'indennità di fine rapporto eventualmente corrisposte agli iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze a sensi dell'art. 4, n. 2 dello stesso d.P.R. n. 1034 del 1984 debbano essere detratte dall'importo finale della indennità stessa con la maggiorazione degli interessi legali. Infatti la norma censurata per il suo carattere meramente regolamentare è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità.
- Sulla inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme regolamentari, v. citate sentenza n. 427/2000 e ordinanze nn. 328/2000 e 430/1999.
- In tema di motivazione sulla non manifesta infondatezza e, particolarmente, sulla necessità di un autonomo e specifico giudizio del rimettente, v. citata ordinanza n. 556/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
21/12/1984
n. 1034
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte