Sentenza 106/2002 (ECLI:IT:COST:2002:106)
Massima numero 26930
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/04/2002;  Decisione del  10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione liguria - Consiglio regionale - Denominazione integrativa di “parlamento della liguria”, conferita a se medesimo dall’organo regionale con invito, alla commissione per l’elaborazione dello statuto, ad adottare la stessa denominazione - Ricorso per conflitto di attribuzione dello stato, per lesione delle proprie attribuzioni - Uso esclusivo della dizione “parlamento” - Riferibilità all’organo sede della rappresentanza politica nazionale - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione regionale impugnata.

Testo
Non spetta al Consiglio regionale della Liguria adottare la delibera n. 62 del 15 dicembre 2000 recante "Istituzione del Parlamento della Liguria" della quale va, conseguentemente, disposto l'annullamento - in accoglimento del ricorso per conflitto proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri - dovendo ritenersi illegittimi sia l'estensione al Consiglio regionale ligure del 'nomen' Parlamento sia l'invito all'apposita commissione ad inserire nello statuto regionale in corso di elaborazione una denominazione costituzionalmente non consentita per l'organo consiliare. Infatti tanto il dato testuale, che può ricavarsi dal Titolo I della Parte seconda e dagli artt. 55 e 121 della Costituzione, quanto anche argomenti di ordine sistematico - sui quali non influiscono profili di analogia tra Consiglio regionale e Parlamento né il nuovo modo di essere delle autonomie, disegnato dal legislatore costituzionale nel 1999 e con la modifica del Titolo V nel 2001 -, portano senz'altro ad escludere che la denominazione Parlamento possa essere impiegata all'interno di ordinamenti regionali: dal momento che essa è riservata all'organo sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), connotando la posizione esclusiva che lo stesso organo occupa nell'organizzazione costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione del consiglio regionale della Liguria  15/12/2000  n. 62  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 55

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 115

legge costituzionale  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte