Ordinanza 107/2002 (ECLI:IT:COST:2002:107)
Massima numero 26924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Condono - Contributi indebitamente versati - Rimborso da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso - Esclusione di somme a titolo di interessi - Prospettata, ingiustificata, discriminazione rispetto alla disciplina generale della restituzione di contributi previdenziali e dell’indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Condono - Contributi indebitamente versati - Rimborso da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso - Esclusione di somme a titolo di interessi - Prospettata, ingiustificata, discriminazione rispetto alla disciplina generale della restituzione di contributi previdenziali e dell’indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, in materia di condono previdenziale, sulle eventuali somme da rimborsarsi da parte dell'ente impositore per contributi e premi previdenziali indebitamente versati, non sono comunque dovuti gli interessi. Infatti il rimettente non ha effettuato alcuna indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della norma censurata (con riferimento alla clausola di riserva di ripetizione da apporre alla domanda di condono) e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, in materia di condono previdenziale, sulle eventuali somme da rimborsarsi da parte dell'ente impositore per contributi e premi previdenziali indebitamente versati, non sono comunque dovuti gli interessi. Infatti il rimettente non ha effettuato alcuna indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della norma censurata (con riferimento alla clausola di riserva di ripetizione da apporre alla domanda di condono) e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 81
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte