Ordinanza 108/2002 (ECLI:IT:COST:2002:108)
Massima numero 26925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni in agricoltura - Rendita per inabilità permanente - Base retributiva per la liquidazione della rendita - Criterio di determinazione - Decorrenza dal 1° giugno 1993 - Prospettata disparità di trattamento dei lavoratori infortunati - Manifesta infondatezza della questione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni in agricoltura - Rendita per inabilità permanente - Base retributiva per la liquidazione della rendita - Criterio di determinazione - Decorrenza dal 1° giugno 1993 - Prospettata disparità di trattamento dei lavoratori infortunati - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, laddove, in materia di rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio sul lavoro in agricoltura, individua, con decorrenza dal 1° giugno 1993, la base retributiva per la liquidazione della rendita medesima, non più con riferimento alla retribuzione annua convenzionale prevista dall'art. 215 del testo unico n. 1124 del 1965, ma al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 dello stesso testo unico. Infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, a fronte di un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo: a) non vale invocare il principio di uguaglianza, atteso che il fluire del tempo costituisce elemento idoneo, di per sé, a differenziare le situazioni soggettive; b) non vale lamentare l'assenza di una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse, poiché il legislatore ha ampia discrezionalità, con l'unico limite della ragionevolezza (non valicato nel caso in esame).
- Sul punto della successione delle leggi nel tempo v. citata sentenza n. 376/2001, mentre sulla disciplina transitoria v. citata ordinanza n. 327/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, laddove, in materia di rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio sul lavoro in agricoltura, individua, con decorrenza dal 1° giugno 1993, la base retributiva per la liquidazione della rendita medesima, non più con riferimento alla retribuzione annua convenzionale prevista dall'art. 215 del testo unico n. 1124 del 1965, ma al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 dello stesso testo unico. Infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, a fronte di un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo: a) non vale invocare il principio di uguaglianza, atteso che il fluire del tempo costituisce elemento idoneo, di per sé, a differenziare le situazioni soggettive; b) non vale lamentare l'assenza di una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse, poiché il legislatore ha ampia discrezionalità, con l'unico limite della ragionevolezza (non valicato nel caso in esame).
- Sul punto della successione delle leggi nel tempo v. citata sentenza n. 376/2001, mentre sulla disciplina transitoria v. citata ordinanza n. 327/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/05/1993
n. 155
art. 14
co.
legge
19/07/1993
n. 243
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte