Ordinanza 109/2002 (ECLI:IT:COST:2002:109)
Massima numero 26926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte dirette - Plusvalenze realizzate per effetto di cessione di beni nel corso di procedimenti espropriativi - Tassabilità con effetto retroattivo - Prospettata equiparazione, nel trattamento, di situazioni ontologicamente diverse, nonché asserito contrasto con il principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza delle questioni.
Imposte dirette - Plusvalenze realizzate per effetto di cessione di beni nel corso di procedimenti espropriativi - Tassabilità con effetto retroattivo - Prospettata equiparazione, nel trattamento, di situazioni ontologicamente diverse, nonché asserito contrasto con il principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui sottopone a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione a titolo oneroso di terreni a destinazione edificatoria, anche con riferimento all'ipotesi della cessione volontaria nell'ambito di un procedimento espropriativo; nonché della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto assume quale indice di ricchezza situazioni già definitesi antecedentemente, con un discrimine temporale (31 dicembre 1988) di non evidente ragionevolezza. Infatti non è irragionevole che la legge abbia sottoposto a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione di terreni a destinazione edificatoria (e ciò è vero per tutte le ipotesi previste dal legislatore, inclusa la cessione volontaria correlata ad un procedimento ablatorio), stante la oggettiva lievitazione del prezzo degli stessi, a seguito, per l'appunto, di siffatta destinazione; e del pari non appare lesiva del principio della capacità contributiva - come in più occasioni affermato - la limitata retroattività conferita all'imposta sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da corrispettivi di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi.
- Cfr. citate sentenze n. 171/2001 e n. 315/1994.
- Sulla nozione di reddito a fini fiscali, e in particolare sulla preferenza accordata dal legislatore ad un criterio di tipo descrittivo e classificatorio anziché ad un criterio generale e teorico, v. citata sentenza n. 410/1995.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui sottopone a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione a titolo oneroso di terreni a destinazione edificatoria, anche con riferimento all'ipotesi della cessione volontaria nell'ambito di un procedimento espropriativo; nonché della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto assume quale indice di ricchezza situazioni già definitesi antecedentemente, con un discrimine temporale (31 dicembre 1988) di non evidente ragionevolezza. Infatti non è irragionevole che la legge abbia sottoposto a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione di terreni a destinazione edificatoria (e ciò è vero per tutte le ipotesi previste dal legislatore, inclusa la cessione volontaria correlata ad un procedimento ablatorio), stante la oggettiva lievitazione del prezzo degli stessi, a seguito, per l'appunto, di siffatta destinazione; e del pari non appare lesiva del principio della capacità contributiva - come in più occasioni affermato - la limitata retroattività conferita all'imposta sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da corrispettivi di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi.
- Cfr. citate sentenze n. 171/2001 e n. 315/1994.
- Sulla nozione di reddito a fini fiscali, e in particolare sulla preferenza accordata dal legislatore ad un criterio di tipo descrittivo e classificatorio anziché ad un criterio generale e teorico, v. citata sentenza n. 410/1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 81
co. 1
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 1
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 5
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte