Ordinanza 110/2002 (ECLI:IT:COST:2002:110)
Massima numero 26927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata inclusione nella categoria dei reati depenalizzati della guida in stato di alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento, rispetto alla più grave condotta di guida senza patente, punita invece con sanzione amministrativa - Questione di cui è stata, in parte, già dichiarata la manifesta infondatezza - Mancata prospettazione di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata inclusione nella categoria dei reati depenalizzati della guida in stato di alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento, rispetto alla più grave condotta di guida senza patente, punita invece con sanzione amministrativa - Questione di cui è stata, in parte, già dichiarata la manifesta infondatezza - Mancata prospettazione di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione dei reati previsti dal codice della strada in relazione alla condotta di guida in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti o di alcool. Infatti rientra nella discrezionalità legislativa il potere di configurare le ipotesi criminose e di depenalizzare fatti dianzi costituenti reato e, al tempo stesso, uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza: evenienza, questa, che non ricorre nel caso di specie, non potendosi ritenere adeguate allo scopo le argomentazioni espresse dal rimettente in ordine alla asserita maggiore pericolosità della condotta di chi guida senza patente.
- La questione relativa alla guida in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 144/2001.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione dei reati previsti dal codice della strada in relazione alla condotta di guida in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti o di alcool. Infatti rientra nella discrezionalità legislativa il potere di configurare le ipotesi criminose e di depenalizzare fatti dianzi costituenti reato e, al tempo stesso, uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza: evenienza, questa, che non ricorre nel caso di specie, non potendosi ritenere adeguate allo scopo le argomentazioni espresse dal rimettente in ordine alla asserita maggiore pericolosità della condotta di chi guida senza patente.
- La questione relativa alla guida in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 144/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/06/1999
n. 205
art. 1
co.
legge
25/06/1999
n. 205
art. 5
co.
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte