Ordinanza 113/2002 (ECLI:IT:COST:2002:113)
Massima numero 26928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  10/04/2002;  Decisione del  10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il mantenimento dell’iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Termine di decadenza - Mancata differenziazione del rimborso da indebito rispetto a quello da errore - Prospettazione della questione nei confronti di una norma diversa da quella applicabile nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, con riferimento alla tassa annuale per il c.d. mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese, non distingue, ai fini del diritto al rimborso, tra rimborso da indebito e rimborso da errore. Infatti l'ordinanza di rimessione ha prospettato la questione di legittimità costituzionale con riguardo a una norma diversa da quella specificamente e direttamente applicabile alla fattispecie.

M. Fierro

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/10/1972  n. 641  art. 13  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte