Ordinanza 114/2002 (ECLI:IT:COST:2002:114)
Massima numero 26929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Prestazioni spettanti agli invalidi civili - Legittimazione passiva dell’istituto previdenziale nei giudizi relativi a tali prestazioni - Asserita violazione della legge di delegazione - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Mancanza di argomenti nuovi o ulteriori - Manifesta infondatezza.
Previdenza e assistenza - Prestazioni spettanti agli invalidi civili - Legittimazione passiva dell’istituto previdenziale nei giudizi relativi a tali prestazioni - Asserita violazione della legge di delegazione - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Mancanza di argomenti nuovi o ulteriori - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sollevata in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto, in violazione della legge di delegazione n. 59 del 1997, avrebbe attribuito all'INPS la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili. Infatti identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata e i giudici 'a quibus' non svolgono argomenti nuovi od ulteriori rispetto a quelli già esaminati e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.
- Cfr. citate ordinanze n. 366/2001 e n. 90/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sollevata in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto, in violazione della legge di delegazione n. 59 del 1997, avrebbe attribuito all'INPS la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili. Infatti identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata e i giudici 'a quibus' non svolgono argomenti nuovi od ulteriori rispetto a quelli già esaminati e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.
- Cfr. citate ordinanze n. 366/2001 e n. 90/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 112
art. 130
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte