Ordinanza 116/2002 (ECLI:IT:COST:2002:116)
Massima numero 26942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reato in genere - Prescrizione - Cause di sospensione - Mancata inclusione, tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, del rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell’imputato (nella specie, detenuto all’estero) - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza, con l’obbligatorio esercizio della funzione giurisdizionale e con il principio del giudice naturale - Difetto di motivazione per omessa verifica di una soluzione interpretativa conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Reato in genere - Prescrizione - Cause di sospensione - Mancata inclusione, tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, del rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell’imputato (nella specie, detenuto all’estero) - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza, con l’obbligatorio esercizio della funzione giurisdizionale e con il principio del giudice naturale - Difetto di motivazione per omessa verifica di una soluzione interpretativa conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, in quanto non prevede tra le cause di sospensione della prescrizione del reato anche il caso in cui il rinvio del dibattimento sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato. Infatti il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire un'interpretazione costituzionalmente corretta: e nel caso di specie, prima una parte della giurisprudenza di legittimità e successivamente le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, hanno affermato che il rinvio del dibattimento ha effetto sospensivo della prescrizione ove sia disposto per impedimento dell'imputato o del difensore.
- Cfr. in senso analogo, con riferimento alla medesima norma oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 233/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, in quanto non prevede tra le cause di sospensione della prescrizione del reato anche il caso in cui il rinvio del dibattimento sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato. Infatti il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire un'interpretazione costituzionalmente corretta: e nel caso di specie, prima una parte della giurisprudenza di legittimità e successivamente le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, hanno affermato che il rinvio del dibattimento ha effetto sospensivo della prescrizione ove sia disposto per impedimento dell'imputato o del difensore.
- Cfr. in senso analogo, con riferimento alla medesima norma oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 233/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 159
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte