Ordinanza 117/2002 (ECLI:IT:COST:2002:117)
Massima numero 26943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  10/04/2002;  Decisione del  10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione umbria - Sistema sanitario - Soppressione di azienda sanitaria e sua incorporazione in altra azienda dello stesso tipo - Risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso - Prospettato indebito esercizio della potestà legislativa in materia sottratta alla competenza regionale, nonché asserito difetto dei requisiti di generalità e astrattezza della norma regionale con conseguente disparità di trattamento dei suoi destinatari - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultima parte, della legge Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, a seguito di soppressione di una azienda sanitaria ed incorporazione in altra struttura, ha previsto la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso a quella data. Infatti successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro del giudizio di costituzionalità.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  20/01/1998  n. 3  art. 34  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 3

Altri parametri e norme interposte