Processo civile – Competenza e giurisdizione – Sezioni specializzate in materia di impresa – Competenza sulle azioni civili per abuso di dipendenza economica – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, del giudice naturale precostituito per legge, dei canoni di specializzazione ed efficienza dei giudici specializzati, nonché della ragionevole durata del processo – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 197005).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e, per il profilo della ragionevole durata del processo, 111, secondo comma, Cost., dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, nella parte in cui prevede, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 33, comma 1, lett. c), della legge n. 118 del 2022, che le azioni civili esperibili in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa. L’esercizio del potere discrezionale del legislatore non è affatto manifestamente irragionevole o arbitrario, in quanto le sezioni specializzate sono maggiormente attrezzate per affrontare e risolvere questioni che, nell’ambito di un rapporto contrattuale tra imprese, presuppongono una «analisi del fenomeno economico» della dipendenza, sul quale possono innestarsi le condotte abusive vietate dalla legge. Inoltre, l’attribuzione di tale competenza semplifica l’individuazione del giudice deputato a trattare le controversie nascenti da possibili “interferenze” con le fattispecie di abuso di posizione dominante. Non viene leso neanche il principio del giudice naturale, in quanto, per la distribuzione degli affari tra le diverse sezioni di un medesimo ufficio giudiziario, il sistema tabellare si pone in linea con l’art. 25, secondo comma, Cost., purché, come nel caso di specie, operi nel rispetto della riserva di legge e, quindi, di criteri oggettivi e predeterminati rispetto all’insorgere della controversia. Né risultano violati, infine, il principio del giudice naturale e i canoni di specializzazione ed efficienza, a causa dell’attribuzione delle controversie in materia di abuso di dipendenza economica a un organo in composizione collegiale: da un lato, è proprio la collegialità della decisione a poter rendere più agevole l’elaborazione di orientamenti condivisi all’interno della sezione specializzata; dall’altro lato, va esclusa la possibilità di attribuire rilevanza, ai fini del rispetto del principio presidiato dall’art. 25, primo comma, Cost., alla diversa composizione (monocratica, anziché collegiale) dell’organo all’interno del medesimo ufficio giudiziario. (Precedenti: S. 257/2017 - mass. 40302; S. 254/2017; O. 63/2002 - mass. 26809; O. 152/2001 - mass. 26236).