Nome - In genere - Disciplina del cognome - Nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona - Piena disponibilità del titolare - Esclusione - Effetti dell'attribuzione - Segno distintivo dell'identità personale, anche a prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. (Classif. 161001).
Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 286/2016 - mass. 39316; S. 268/2002 - mass. 27097; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 297/1996 - mass. 22689; S. 13/1994 - mass. 20206).
Nella sua funzione identificativa, il nome – che è composto dal cognome e dal prenome ed è per legge attribuito (art. 6 cod. civ.) – è sottratto alla piena disponibilità del titolare, il cui consenso può essere solo il presupposto di eventuali modifiche, disposte o per provvedimento giudiziale o per provvedimento del prefetto. Nella sua funzione identitaria, il cognome, unitamente al prenome, configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva stratificazione e di consolidamento dell’identità personale, sicché proprio in tale diritto si radicano le ragioni della tutela del cognome. (Precedente: S. 135/2023 - mass. 45621).
Se, per un verso, il cognome originariamente si incardina nello status filiationis, per un altro verso, a mano a mano che l’identità personale si costruisce intorno a quel segno, è lo stesso diritto all’identità personale a rendere il cognome capace di resistere, di norma, ai mutamenti di status. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 268/2002; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 297/1996 - mass. 22689; S. 13/1994).