Ordinanza 118/2002 (ECLI:IT:COST:2002:118)
Massima numero 26944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso il debitore - Nuovo incanto - Carenza assoluta di motivazione dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso il debitore - Nuovo incanto - Carenza assoluta di motivazione dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, comma secondo, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della Costituzione, concernente, nell'ambito della espropriazione mobiliare presso il debitore, il nuovo incanto di cosa restata invenduta. Infatti l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie, nonché di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi il rimettente a richiamare genericamente un'altra propria ordinanza di rimessione relativa alla medesima questione, peraltro trasmessa dopo l'ordinanza introduttiva del presente giudizio.
- Sulla inidoneità di siffatte ordinanze a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. 'ex plurimis', citate ordinanze n. 43/2001, n. 396/2000 e n. 139/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, comma secondo, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della Costituzione, concernente, nell'ambito della espropriazione mobiliare presso il debitore, il nuovo incanto di cosa restata invenduta. Infatti l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie, nonché di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi il rimettente a richiamare genericamente un'altra propria ordinanza di rimessione relativa alla medesima questione, peraltro trasmessa dopo l'ordinanza introduttiva del presente giudizio.
- Sulla inidoneità di siffatte ordinanze a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. 'ex plurimis', citate ordinanze n. 43/2001, n. 396/2000 e n. 139/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 538
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte