Ordinanza 119/2002 (ECLI:IT:COST:2002:119)
Massima numero 26945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 12/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Imposta straordinaria su particolari beni (per il 1992) - Tassazione dei motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli e sovratassa in caso di mancato pagamento del tributo - Motivazione carente e contraddittoria dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Imposta straordinaria su particolari beni (per il 1992) - Tassazione dei motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli e sovratassa in caso di mancato pagamento del tributo - Motivazione carente e contraddittoria dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui impone, in riferimento alla tassazione dei motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli, una sovrattassa per il mancato pagamento del tributo pari al doppio del tributo oltre a lire seicentomila. Infatti, da un lato, il rimettente si è limitato a fare proprie le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente circa la presunta illegittimità costituzionale della norma, senza compiere alcuna diretta osservazione sull'argomento, con ciò venendo meno al principio di autosufficienza dell'ordinanza di remissione che anima il giudizio incidentale di legittimità costituzionale; dall'altro, sussiste un'evidente contraddizione tra la motivazione dell'ordinanza, la quale sembra contestare l'istituzione stessa di un tributo straordinario sui motocicli con potenza superiore a sei cavalli, e la prospettazione del dubbio di costituzionalità che incide, invece, su disposizioni che afferiscono alle sanzioni relative all'omessa presentazione della dichiarazione ed all'omesso o insufficiente pagamento del tributo medesimo.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui impone, in riferimento alla tassazione dei motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli, una sovrattassa per il mancato pagamento del tributo pari al doppio del tributo oltre a lire seicentomila. Infatti, da un lato, il rimettente si è limitato a fare proprie le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente circa la presunta illegittimità costituzionale della norma, senza compiere alcuna diretta osservazione sull'argomento, con ciò venendo meno al principio di autosufficienza dell'ordinanza di remissione che anima il giudizio incidentale di legittimità costituzionale; dall'altro, sussiste un'evidente contraddizione tra la motivazione dell'ordinanza, la quale sembra contestare l'istituzione stessa di un tributo straordinario sui motocicli con potenza superiore a sei cavalli, e la prospettazione del dubbio di costituzionalità che incide, invece, su disposizioni che afferiscono alle sanzioni relative all'omessa presentazione della dichiarazione ed all'omesso o insufficiente pagamento del tributo medesimo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 8
co. 7
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 8
co. 8
legge
14/11/1992
n. 438
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte