Sentenza 121/2002 (ECLI:IT:COST:2002:121)
Massima numero 26878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 16/04/2002; Pubblicazione in G. U. 24/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Contributi dovuti per il periodo 1° settembre 1985-3 giugno 1991 - Inadempimento dei datori di lavoro - Obbligo di pagamento nella misura del quindici per cento sulle contribuzioni dovute anche in caso di intervenuta prescrizione - Prospettata esigibilità in ogni tempo delle contribuzioni dovute, in deroga al regime di prescrizione ordinaria, con violazione del principio di certezza del diritto, della parità di trattamento dei debiti contributivi nonché del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Contributi dovuti per il periodo 1° settembre 1985-3 giugno 1991 - Inadempimento dei datori di lavoro - Obbligo di pagamento nella misura del quindici per cento sulle contribuzioni dovute anche in caso di intervenuta prescrizione - Prospettata esigibilità in ogni tempo delle contribuzioni dovute, in deroga al regime di prescrizione ordinaria, con violazione del principio di certezza del diritto, della parità di trattamento dei debiti contributivi nonché del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Testo
Il contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro che non avevano adempiuto all'obbligo della contribuzione previdenziale, istituito per il passato dalla norma censurata, ha natura di contributo nuovo e costituisce, secondo i principi di razionalità-equità e di solidarietà, una ragionevole e notevolmente vantaggiosa contropartita a fronte dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, posta in essere dalla necessità di regolare tutte le situazioni di inadempienza ancora pendenti. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sull'assunto che il contributo di solidarietà riguardato dalla norma censurata avrebbe violato il principio della certezza del diritto per aver reso imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991.
- La questione si collega a quelle che sono state oggetto delle citate sentenze n. 178/2000 e n. 421/1995.
Il contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro che non avevano adempiuto all'obbligo della contribuzione previdenziale, istituito per il passato dalla norma censurata, ha natura di contributo nuovo e costituisce, secondo i principi di razionalità-equità e di solidarietà, una ragionevole e notevolmente vantaggiosa contropartita a fronte dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, posta in essere dalla necessità di regolare tutte le situazioni di inadempienza ancora pendenti. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sull'assunto che il contributo di solidarietà riguardato dalla norma censurata avrebbe violato il principio della certezza del diritto per aver reso imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991.
- La questione si collega a quelle che sono state oggetto delle citate sentenze n. 178/2000 e n. 421/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 194
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte