Ordinanza 122/2002 (ECLI:IT:COST:2002:122)
Massima numero 26889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 16/04/2002; Pubblicazione in G. U. 24/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Riserva di cognizione al giudice amministrativo delle controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia - Sottrazione al giudice ordinario delle controversie sui diritti nell’intera materia urbanistico-edilizia - Prospettata non consentita introduzione di un giudice speciale o straordinario, nonché disparità di trattamento dei cittadini - Carenza di specifica indicazione della norma che si intende effettivamente censurare, in presenza di un testo normativo novellato con recente disposizione di legge (art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Riserva di cognizione al giudice amministrativo delle controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia - Sottrazione al giudice ordinario delle controversie sui diritti nell’intera materia urbanistico-edilizia - Prospettata non consentita introduzione di un giudice speciale o straordinario, nonché disparità di trattamento dei cittadini - Carenza di specifica indicazione della norma che si intende effettivamente censurare, in presenza di un testo normativo novellato con recente disposizione di legge (art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia. Infatti il rimettente denuncia genericamente l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, senza specificare se intenda impugnare, quale norma applicabile al giudizio 'de quo', il testo originario della disposizione o il nuovo testo introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 entrata in vigore il 10 agosto 2000: e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia. Infatti il rimettente denuncia genericamente l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, senza specificare se intenda impugnare, quale norma applicabile al giudizio 'de quo', il testo originario della disposizione o il nuovo testo introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 entrata in vigore il 10 agosto 2000: e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte