Ordinanza 123/2002 (ECLI:IT:COST:2002:123)
Massima numero 26890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  10/04/2002;  Decisione del  10/04/2002
Deposito del 16/04/2002; Pubblicazione in G. U. 24/04/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie relative agli atti, ai provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, e concernenti i diritti alla restituzione o il risarcimento del danno derivanti da occupazione appropriativa o da accessione invertita - Devoluzione alla cognizione del giudice amministrativo - Prospettata violazione dei criteri direttivi fissati dalla delega legislativa - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma censurata, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ed in particolare le controversie concernenti il diritto alla restituzione del bene occupato o il risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa, avrebbe violato i criteri direttivi fissati dalla legge di delega (art. 11, comma 4, lett. g), della legge n. 59 del 1997), che prevedeva l'estensione della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia e urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno, ma non consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva. Infatti i giudici rimettenti hanno ritenuto applicabile nei giudizi innanzi a loro pendenti l'art. 34 nel testo originario - in base al principio della legge vigente al momento della proposizione della domanda - e non hanno preso in esame la diversa opzione interpretativa secondo cui l'art. 7 della sopravvenuta legge n. 205 del 2000, sostituendo il testo dell'art. 34 all'interno del decreto legislativo n. 80 del 1998, avrebbe non solo trasformato la natura di tale norma da legge in senso materiale a legge in senso formale, così affrancandola dal vizio di eccesso di delega, ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i giudizi 'de quibus': e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

- V. sentenza n. 292/2000 citata, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 per vizio di eccesso di delega.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/03/1998  n. 80  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  15/03/1997  n. 59  art. 11    co. 4  lett. g)