Ordinanza 124/2002 (ECLI:IT:COST:2002:124)
Massima numero 26891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 16/04/2002; Pubblicazione in G. U. 24/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Adozione di provvedimenti cautelari - Competenza della corte dei conti in composizione collegiale, anziché in quella monocratica (prevista per la decisione di merito) - Prospettata irragionevolezza nonché violazione del principio del giudice naturale - Questione identica ad altra già esaminata e dichiarata manifestamente infondata - Carenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.
Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Adozione di provvedimenti cautelari - Competenza della corte dei conti in composizione collegiale, anziché in quella monocratica (prevista per la decisione di merito) - Prospettata irragionevolezza nonché violazione del principio del giudice naturale - Questione identica ad altra già esaminata e dichiarata manifestamente infondata - Carenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza della Corte dei conti in composizione collegiale a provvedere per l'emanazione di provvedimenti cautelari nel giudizio pensionistico, nonostante la stessa disposizione attribuisca la competenza a decidere il merito della controversia alla stessa Corte dei conti in composizione monocratica. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 343 del 2001 e non vengono addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza della Corte dei conti in composizione collegiale a provvedere per l'emanazione di provvedimenti cautelari nel giudizio pensionistico, nonostante la stessa disposizione attribuisca la competenza a decidere il merito della controversia alla stessa Corte dei conti in composizione monocratica. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 343 del 2001 e non vengono addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/07/2000
n. 205
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte