Ordinanza 126/2002 (ECLI:IT:COST:2002:126)
Massima numero 26931
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VARI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  10/04/2002;  Decisione del  10/04/2002
Deposito del 16/04/2002; Pubblicazione in G. U. 24/04/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Esercizio del mandato parlamentare - Partecipazioni alle votazioni in assemblea - Mancato riconoscimento, da parte di organi giurisdizionali, quale legittimo impedimento a comparire all’udienza di un processo penale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dalla camera dei deputati nei confronti del tribunale di taranto, sezione i penale, della corte di appello di lecce, sezione distaccata di taranto e della corte di cassazione, sezione v penale - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni conseguenti.

Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e della Corte di cassazione sezione V penale, in relazione ad una serie di pronunce di detti organi giurisdizionali che hanno negato agli impegni parlamentari di un deputato - a carico del quale pende procedimento penale per il reato di diffamazione - e in ispecie alle votazioni in Assemblea, il carattere di impedimento assoluto a partecipare all'udienza del processo penale, derivandone perciò - ad avviso della ricorrente - compromissione e della funzionalità dell'Assemblea parlamentare e del libero esercizio del mandato assegnato al singolo parlamentare. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, in quanto, per un verso, la Camera dei deputati e gli organi giurisdizionali che hanno adottato i provvedimenti contestati, sono legittimati a sollevare conflitto e ad esser parte di conflitti; e, per altro verso, è lamentata la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente Camera dei deputati, in ragione del mancato riconoscimento, da parte degli organi giurisdizionali indicati, del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un proprio componente impegnato in votazioni in Assemblea.

Atti oggetto del giudizio

ordinanza del tribunale di Taranto  18/02/1998  n.   art.   co. 

sentenza del tribunale di Taranto  13/03/1998  n. 202  art.   co. 

sentenza della Corte d'appello di Lecce  10/03/2000  n. 85  art.   co. 

sentenza della Corte di cassazione - sez. V pen.  19/03/2001  n. 390  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 64

Costituzione  art. 68

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 73  co. 2

Costituzione  art. 79  co. 1

Costituzione  art. 83  co. 3

Costituzione  art. 90  co. 2

Costituzione  art. 138  co. 1

Costituzione  art. 138  co. 3

legge costituzionale  art. 12

legge costituzionale  art. 3

legge costituzionale  art. 9  co. 3

legge costituzionale  art. 10  co. 3

Altri parametri e norme interposte