Ordinanza 126/2002 (ECLI:IT:COST:2002:126)
Massima numero 26931
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VARI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/04/2002; Decisione del
10/04/2002
Deposito del 16/04/2002; Pubblicazione in G. U. 24/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Esercizio del mandato parlamentare - Partecipazioni alle votazioni in assemblea - Mancato riconoscimento, da parte di organi giurisdizionali, quale legittimo impedimento a comparire all’udienza di un processo penale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dalla camera dei deputati nei confronti del tribunale di taranto, sezione i penale, della corte di appello di lecce, sezione distaccata di taranto e della corte di cassazione, sezione v penale - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni conseguenti.
Parlamento - Esercizio del mandato parlamentare - Partecipazioni alle votazioni in assemblea - Mancato riconoscimento, da parte di organi giurisdizionali, quale legittimo impedimento a comparire all’udienza di un processo penale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dalla camera dei deputati nei confronti del tribunale di taranto, sezione i penale, della corte di appello di lecce, sezione distaccata di taranto e della corte di cassazione, sezione v penale - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e della Corte di cassazione sezione V penale, in relazione ad una serie di pronunce di detti organi giurisdizionali che hanno negato agli impegni parlamentari di un deputato - a carico del quale pende procedimento penale per il reato di diffamazione - e in ispecie alle votazioni in Assemblea, il carattere di impedimento assoluto a partecipare all'udienza del processo penale, derivandone perciò - ad avviso della ricorrente - compromissione e della funzionalità dell'Assemblea parlamentare e del libero esercizio del mandato assegnato al singolo parlamentare. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, in quanto, per un verso, la Camera dei deputati e gli organi giurisdizionali che hanno adottato i provvedimenti contestati, sono legittimati a sollevare conflitto e ad esser parte di conflitti; e, per altro verso, è lamentata la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente Camera dei deputati, in ragione del mancato riconoscimento, da parte degli organi giurisdizionali indicati, del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un proprio componente impegnato in votazioni in Assemblea.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e della Corte di cassazione sezione V penale, in relazione ad una serie di pronunce di detti organi giurisdizionali che hanno negato agli impegni parlamentari di un deputato - a carico del quale pende procedimento penale per il reato di diffamazione - e in ispecie alle votazioni in Assemblea, il carattere di impedimento assoluto a partecipare all'udienza del processo penale, derivandone perciò - ad avviso della ricorrente - compromissione e della funzionalità dell'Assemblea parlamentare e del libero esercizio del mandato assegnato al singolo parlamentare. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, in quanto, per un verso, la Camera dei deputati e gli organi giurisdizionali che hanno adottato i provvedimenti contestati, sono legittimati a sollevare conflitto e ad esser parte di conflitti; e, per altro verso, è lamentata la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente Camera dei deputati, in ragione del mancato riconoscimento, da parte degli organi giurisdizionali indicati, del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un proprio componente impegnato in votazioni in Assemblea.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza del tribunale di Taranto
18/02/1998
n.
art.
co.
sentenza del tribunale di Taranto
13/03/1998
n. 202
art.
co.
sentenza della Corte d'appello di Lecce
10/03/2000
n. 85
art.
co.
sentenza della Corte di cassazione - sez. V pen.
19/03/2001
n. 390
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 64
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
co. 2
Costituzione
art. 79
co. 1
Costituzione
art. 83
co. 3
Costituzione
art. 90
co. 2
Costituzione
art. 138
co. 1
Costituzione
art. 138
co. 3
legge costituzionale
art. 12
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 9
co. 3
legge costituzionale
art. 10
co. 3
Altri parametri e norme interposte