Sentenza 127/2002 (ECLI:IT:COST:2002:127)
Massima numero 26933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  11/04/2002;  Decisione del  11/04/2002
Deposito del 22/04/2002; Pubblicazione in G. U. 24/04/2002
Massime associate alla pronuncia:  26932  26934


Titolo
Rilevanza della questione - Eccepito difetto di motivazione in ordine alla applicabilità della norma denunciata - Plausibilità della motivazione formulata dal rimettente - Rigetto dell’eccezione di inammissibilità.

Testo
Non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza, in quanto il giudice 'a quo' non solo ha fornito, sia pure sinteticamente, i necessari elementi di descrizione della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, precisando che i ricorrenti sono tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ma ha altresì plausibilmente motivato sull'applicabilità, nel giudizio principale, della norma denunciata, ai fini della verifica circa la sussistenza del nesso di pregiudizialità tra il proposto incidente di costituzionalità e il giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte