Sentenza 127/2002 (ECLI:IT:COST:2002:127)
Massima numero 26934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
11/04/2002; Decisione del
11/04/2002
Deposito del 22/04/2002; Pubblicazione in G. U. 24/04/2002
Titolo
Infortuni e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall’impiego dell’amianto - Rivalutazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici - Ritenuta impossibilità di estendere il beneficio previdenziale ai dipendenti delle ferrovie dello stato, per il periodo antecedente al primo gennaio 1996 (data di passaggio all’inail della gestione assicurativa per i ferrovieri) - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra lavoratori di «imprese private» e lavoratori di «imprese non private» - Possibilità di un’interpretazione diversa da quella prospettata - Non fondatezza della questione.
Infortuni e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall’impiego dell’amianto - Rivalutazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici - Ritenuta impossibilità di estendere il beneficio previdenziale ai dipendenti delle ferrovie dello stato, per il periodo antecedente al primo gennaio 1996 (data di passaggio all’inail della gestione assicurativa per i ferrovieri) - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra lavoratori di «imprese private» e lavoratori di «imprese non private» - Possibilità di un’interpretazione diversa da quella prospettata - Non fondatezza della questione.
Testo
Alla luce di una pluralità di elementi esegetici, non può essere accolta l'interpretazione seguita dal giudice 'a quo', in base alla quale la disposizione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, di cui è messa in dubbio la costituzionalità, limiterebbe il beneficio previdenziale della maggiorazione dell'anzianità contributiva, in essa previsto, ai soli lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, escludendo, quindi, i «lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in particolare, al fondo pensione istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri». Deve, infatti, ritenersi che la disposizione di cui è questione, sia, invece, volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza di presupposti fissati - attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno -, in funzione evidentemente compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività svolta, pericolosità che non manca anche nell'ambito del servizio ferroviario. Sicché non può sussistere il lamentato 'vulnus' all'art. 3 della Costituzione e non è fondata la questione proposta nei confronti della menzionata disposizione.
- V. anche, per ulteriori profili, la questione relativa alla medesima disposizione, decisa con la sentenza n. 5/2000 (richiamata).
- Sulla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in organismo societario privatistico, sentenza n. 179/1996 (qui richiamata).
Alla luce di una pluralità di elementi esegetici, non può essere accolta l'interpretazione seguita dal giudice 'a quo', in base alla quale la disposizione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, di cui è messa in dubbio la costituzionalità, limiterebbe il beneficio previdenziale della maggiorazione dell'anzianità contributiva, in essa previsto, ai soli lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, escludendo, quindi, i «lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in particolare, al fondo pensione istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri». Deve, infatti, ritenersi che la disposizione di cui è questione, sia, invece, volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza di presupposti fissati - attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno -, in funzione evidentemente compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività svolta, pericolosità che non manca anche nell'ambito del servizio ferroviario. Sicché non può sussistere il lamentato 'vulnus' all'art. 3 della Costituzione e non è fondata la questione proposta nei confronti della menzionata disposizione.
- V. anche, per ulteriori profili, la questione relativa alla medesima disposizione, decisa con la sentenza n. 5/2000 (richiamata).
- Sulla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in organismo societario privatistico, sentenza n. 179/1996 (qui richiamata).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/03/1992
n. 257
art. 13
co. 8
decreto-legge
05/06/1993
n. 169
art. 1
co. 1
legge
04/08/1993
n. 271
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte