Ordinanza 128/2002 (ECLI:IT:COST:2002:128)
Massima numero 26935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
11/04/2002; Decisione del
11/04/2002
Deposito del 22/04/2002; Pubblicazione in G. U. 24/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Consulenti del giudice - Compenso - Attività strumentale svolta da terzi quali ausiliari del consulente - Liquidazione della spesa sostenuta per tale operato - Criteri - Possibile ricorso alle tariffe vigenti o agli usi locali - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento tra i consulenti e tra i consulenti e gli ausiliari del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Consulenti del giudice - Compenso - Attività strumentale svolta da terzi quali ausiliari del consulente - Liquidazione della spesa sostenuta per tale operato - Criteri - Possibile ricorso alle tariffe vigenti o agli usi locali - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento tra i consulenti e tra i consulenti e gli ausiliari del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo al criterio di determinazione del compenso spettante a quanti svolgano attività ausiliaria per i consulenti del giudice. La disposizione in esame innovando, infatti, la previgente disciplina, allo scopo di eliminarne il riconosciuto effetto sperequativo, ha assunto le tariffe giudiziarie come criterio di valutazione della prestazione resa dall'ausiliario; e ciò, anche, in virtù della natura di 'munus publicum' che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza, e che, inevitabilmente, finisce per riflettersi anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo al criterio di determinazione del compenso spettante a quanti svolgano attività ausiliaria per i consulenti del giudice. La disposizione in esame innovando, infatti, la previgente disciplina, allo scopo di eliminarne il riconosciuto effetto sperequativo, ha assunto le tariffe giudiziarie come criterio di valutazione della prestazione resa dall'ausiliario; e ciò, anche, in virtù della natura di 'munus publicum' che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza, e che, inevitabilmente, finisce per riflettersi anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/07/1980
n. 319
art. 7
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte