Ordinanza 131/2002 (ECLI:IT:COST:2002:131)
Massima numero 26938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  11/04/2002;  Decisione del  11/04/2002
Deposito del 22/04/2002; Pubblicazione in G. U. 24/04/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento - Impresa individuale - Dichiarazione di fallimento - Termine - Decorrenza dalla cessazione di fatto dell’attività, anziché dalla pubblicazione della cessazione dell’attività nel registro delle imprese - Asserita disparità di trattamento rispetto alla impresa collettiva - Possibilità di un’interpretazione compatibile con la costituzione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che per l'imprenditore individuale il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla pubblicazione della cessazione dell'attività nel registro delle imprese». Infatti identica questione è stata già reputata manifestamente infondata - con ordinanza n. 361 del 2001 - e deve essere ulteriormente ribadito che l'interpretazione sulla cui base il rimettente solleva la questione di costituzionalità -erroneamente qualificata in termini di diritto vivente - non è sicuramente l'unica compatibile con il testo della norma denunciata.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte