Sentenza 133/2002 (ECLI:IT:COST:2002:133)
Massima numero 26941
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
11/04/2002; Decisione del
11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Finanza regionale - Entrate finanziarie della regione siciliana - Clausole legislative di riserva all’erario di incrementi di entrate derivanti da provvedimenti emanati dal 1992 al 1996 - Decreto ministeriale per l’attuazione della riserva - Procedimento diretto alla sua emanazione - Mancata partecipazione della regione siciliana - Ricorso della stessa regione, per conflitto di attribuzione - Accoglimento - Annullamento conseguente del decreto impugnato - Assorbimento di ogni altro profilo.
Finanza regionale - Entrate finanziarie della regione siciliana - Clausole legislative di riserva all’erario di incrementi di entrate derivanti da provvedimenti emanati dal 1992 al 1996 - Decreto ministeriale per l’attuazione della riserva - Procedimento diretto alla sua emanazione - Mancata partecipazione della regione siciliana - Ricorso della stessa regione, per conflitto di attribuzione - Accoglimento - Annullamento conseguente del decreto impugnato - Assorbimento di ogni altro profilo.
Testo
Non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alle riserve a favore dell'erario statale del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate emanati dal 1992 al 1996; conseguentemente, risultando lesivo delle attribuzioni della medesima Regione, va disposto l'annullamento del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997, in quanto emanato con un siffatto procedimento, in applicazione di disposizioni legislative già dichiarate, a loro volta, in parte costituzionalmente illegittime per non aver previsto la partecipazione della Regione al procedimento per la loro attuazione.
- V. altresì, per la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato, ordinanza n. 41/2001; per la questione di legittimità, proposta dalla stessa Corte, quale giudice 'a quo', delle disposizioni legislative recanti le clausole di riserva all'erario di entrate, ordinanza n. 42/2001 e per la successiva dichiarazione di incostituzionalità, sentenza n. 288/2001 (provvedimenti, tutti, qui citati).
Non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alle riserve a favore dell'erario statale del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate emanati dal 1992 al 1996; conseguentemente, risultando lesivo delle attribuzioni della medesima Regione, va disposto l'annullamento del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997, in quanto emanato con un siffatto procedimento, in applicazione di disposizioni legislative già dichiarate, a loro volta, in parte costituzionalmente illegittime per non aver previsto la partecipazione della Regione al procedimento per la loro attuazione.
- V. altresì, per la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato, ordinanza n. 41/2001; per la questione di legittimità, proposta dalla stessa Corte, quale giudice 'a quo', delle disposizioni legislative recanti le clausole di riserva all'erario di entrate, ordinanza n. 42/2001 e per la successiva dichiarazione di incostituzionalità, sentenza n. 288/2001 (provvedimenti, tutti, qui citati).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Ministro delle finanze
23/12/1997
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2