Sentenza 134/2002 (ECLI:IT:COST:2002:134)
Massima numero 26876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
11/04/2002; Decisione del
11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
26877
Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Eccepita inammissibilità, per ritenuta genericità dell’ordinanza di rimessione - Infondatezza.
Questione di legittimità costituzionale - Eccepita inammissibilità, per ritenuta genericità dell’ordinanza di rimessione - Infondatezza.
Testo
Non vi è genericità dell’ordinanza di rimessione e quindi inammissibilità della questione di legittimità costituzionale se, dall’esposizione delle circostanze che hanno dato luogo al dubbio di costituzionalità, si evince con chiarezza che denunciato è non l’intero testo legislativo ma una disposizione in esso compresa (nella specie: non l’intera legge 5 giugno 1989, n. 219 ma la disciplina della fase processuale seguente la concessione dell’autorizzazione parlamentare, per quanto riguarda l’organo giudiziario competente a condurla, cioè l’art.3, comma 1, della legge n. 219 del 1989).
Non vi è genericità dell’ordinanza di rimessione e quindi inammissibilità della questione di legittimità costituzionale se, dall’esposizione delle circostanze che hanno dato luogo al dubbio di costituzionalità, si evince con chiarezza che denunciato è non l’intero testo legislativo ma una disposizione in esso compresa (nella specie: non l’intera legge 5 giugno 1989, n. 219 ma la disciplina della fase processuale seguente la concessione dell’autorizzazione parlamentare, per quanto riguarda l’organo giudiziario competente a condurla, cioè l’art.3, comma 1, della legge n. 219 del 1989).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte