Sentenza 134/2002 (ECLI:IT:COST:2002:134)
Massima numero 26877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
11/04/2002; Decisione del
11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
26876
Titolo
Reati ministeriali - Procedimento - Concessione di autorizzazione a procedere - Rimessione degli atti al collegio istituito dall’art. 7 della legge cost. n. 1 del 1989 - Udienza preliminare - Ritenuta attribuzione della funzione di giudice dell’udienza preliminare al medesimo collegio costituito per il compimento delle indagini preliminari - Prospettato affievolimento delle garanzie del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Non fondatezza della questione.
Reati ministeriali - Procedimento - Concessione di autorizzazione a procedere - Rimessione degli atti al collegio istituito dall’art. 7 della legge cost. n. 1 del 1989 - Udienza preliminare - Ritenuta attribuzione della funzione di giudice dell’udienza preliminare al medesimo collegio costituito per il compimento delle indagini preliminari - Prospettato affievolimento delle garanzie del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione. Il dubbio di costituzionalità prospettato circa la sovrapposizione nel medesimo organo giudiziario della funzione di giudice dell’udienza preliminare con quella di organo delle indagini preliminari, competente a disporre l’archiviazione e, in mancanza, a richiedere all’Assemblea parlamentare l’autorizzazione a procedere discende da un presupposto interpretativo erroneo, atteso che l’obiettiva incertezza derivante dalla lettera della legge e dall’intenzione del legislatore, induce a far prevalere le ragioni sistematiche e a ritenere che, una volta concessa l’autorizzazione dall’Assemblea parlamentare, nella forma prevista dal comma 3 dello stesso art. 9, gli atti siano restituiti al collegio che a essa li aveva inviati, affinché il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie, vale a dire per impulso del pubblico ministero e davanti agli ordinari organi giudicanti competenti.
- Cfr. sentenza n. 265/1990.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione. Il dubbio di costituzionalità prospettato circa la sovrapposizione nel medesimo organo giudiziario della funzione di giudice dell’udienza preliminare con quella di organo delle indagini preliminari, competente a disporre l’archiviazione e, in mancanza, a richiedere all’Assemblea parlamentare l’autorizzazione a procedere discende da un presupposto interpretativo erroneo, atteso che l’obiettiva incertezza derivante dalla lettera della legge e dall’intenzione del legislatore, induce a far prevalere le ragioni sistematiche e a ritenere che, una volta concessa l’autorizzazione dall’Assemblea parlamentare, nella forma prevista dal comma 3 dello stesso art. 9, gli atti siano restituiti al collegio che a essa li aveva inviati, affinché il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie, vale a dire per impulso del pubblico ministero e davanti agli ordinari organi giudicanti competenti.
- Cfr. sentenza n. 265/1990.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/1989
n. 219
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 111
legge costituzionale
art. 9
Altri parametri e norme interposte