Sentenza 135/2002 (ECLI:IT:COST:2002:135)
Massima numero 26879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
11/04/2002; Decisione del
11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Mezzi di ricerca delle prove - Riprese visive o videoregistrazioni nei luoghi di privata dimora (indicati dall’art. 614 cod. pen.) - Mancata estensione della disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti - Prospettata irragionevole differenziazione di garanzie, con lesione della libertà domiciliare - Non fondatezza della questione - Opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore.
Processo penale - Mezzi di ricerca delle prove - Riprese visive o videoregistrazioni nei luoghi di privata dimora (indicati dall’art. 614 cod. pen.) - Mancata estensione della disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti - Prospettata irragionevole differenziazione di garanzie, con lesione della libertà domiciliare - Non fondatezza della questione - Opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e segnatamente, dell’art. 266, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost. tendente all’ottenimento di una pronuncia additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei medesimi luoghi. Ed invero, il modello normativo evocato dal giudice 'a quo' come 'tertium comparationis' è inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l’invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall’altro. L’ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell’art. 14 Cost.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e segnatamente, dell’art. 266, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost. tendente all’ottenimento di una pronuncia additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei medesimi luoghi. Ed invero, il modello normativo evocato dal giudice 'a quo' come 'tertium comparationis' è inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l’invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall’altro. L’ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell’art. 14 Cost.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 189
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 266
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 267
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 268
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 269
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 270
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 271
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 266
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 14
Altri parametri e norme interposte