Ordinanza 136/2002 (ECLI:IT:COST:2002:136)
Massima numero 26882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  11/04/2002;  Decisione del  11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26880  26881


Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Prospettata irragionevolezza anche in rapporto ad altre condotte (come la guida senza patente) ritenute di maggiore gravità - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione atteso che l’individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né di stabilire la misura delle sanzioni (fattispecie in tema di fermo amministrativo del veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta).

- Cfr. sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995; ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 7

decreto legislativo  30/12/1999  n. 507  art. 19  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte