Ordinanza 137/2002 (ECLI:IT:COST:2002:137)
Massima numero 26883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
11/04/2002; Decisione del
11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Comparizione delle parti - Mancata comparizione nella prima udienza - Fissazione, da parte del giudice, di un’udienza successiva - Ordine di cancellazione della causa dal ruolo solo se nessuna delle parti compare alla nuova udienza - Lamentata lesione del principio della ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo civile - Comparizione delle parti - Mancata comparizione nella prima udienza - Fissazione, da parte del giudice, di un’udienza successiva - Ordine di cancellazione della causa dal ruolo solo se nessuna delle parti compare alla nuova udienza - Lamentata lesione del principio della ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 181 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 354 in riferimento all’art. 111 Cost. in quanto, l’introduzione in Costituzione della disposizione testé citata, non produce modifiche all’orientamento di questa Corte sul punto della ragionevole durata del processo, dal momento che la maggiore celerità possibile, deve tendere ad una durata degli stessi che sia ragionevole in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, primo tra tutti il diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall’art. 24 Cost.
- Cfr. ordinanza n. 32/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 181 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 354 in riferimento all’art. 111 Cost. in quanto, l’introduzione in Costituzione della disposizione testé citata, non produce modifiche all’orientamento di questa Corte sul punto della ragionevole durata del processo, dal momento che la maggiore celerità possibile, deve tendere ad una durata degli stessi che sia ragionevole in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, primo tra tutti il diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall’art. 24 Cost.
- Cfr. ordinanza n. 32/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 181
co.
decreto-legge
18/10/1995
n. 432
art. 4
co. 1
legge
20/12/1995
n. 534
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte