Ordinanza 138/2002 (ECLI:IT:COST:2002:138)
Massima numero 26884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  11/04/2002;  Decisione del  11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Notaio - Sanzioni disciplinari - Notaio che svolga le funzioni di giudice onorario aggregato presso il tribunale nella cui giurisdizione ha sede il consiglio notarile da cui egli dipende - Procedimento disciplinare a suo carico - Competenza del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi degli artt. 11 cod. proc. pen. e 30-bis, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Lamentata, ingiustificata, disparità di trattamento rispetto ai magistrati (ordinari e onorari) che sono parte in un processo e asserito contrasto con i principî di imparzialità e terzietà del giudice - Questione prospettata in forma dubitativa e perplessa - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. atteso che il rimettente ha formulato il quesito in forma dubitativa e perplessa poiché, circa l’applicabilità al giudizio disciplinare notarile degli artt. 11 del codice di procedura penale e 30-bis del codice di procedura civile, dopo aver affermato che dette disposizioni riguardano anche i magistrati onorari, dichiara che esse <> non potersi applicare al caso di specie, e non prende preventivamente posizione in ordine a tale questione interpretativa, così come non precisa le ragioni per le quali ritiene impercorribile la strada di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

legge  16/02/1913  n. 89  art. 151  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte