Ordinanza 138/2002 (ECLI:IT:COST:2002:138)
Massima numero 26884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
11/04/2002; Decisione del
11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Notaio - Sanzioni disciplinari - Notaio che svolga le funzioni di giudice onorario aggregato presso il tribunale nella cui giurisdizione ha sede il consiglio notarile da cui egli dipende - Procedimento disciplinare a suo carico - Competenza del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi degli artt. 11 cod. proc. pen. e 30-bis, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Lamentata, ingiustificata, disparità di trattamento rispetto ai magistrati (ordinari e onorari) che sono parte in un processo e asserito contrasto con i principî di imparzialità e terzietà del giudice - Questione prospettata in forma dubitativa e perplessa - Manifesta inammissibilità.
Notaio - Sanzioni disciplinari - Notaio che svolga le funzioni di giudice onorario aggregato presso il tribunale nella cui giurisdizione ha sede il consiglio notarile da cui egli dipende - Procedimento disciplinare a suo carico - Competenza del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi degli artt. 11 cod. proc. pen. e 30-bis, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Lamentata, ingiustificata, disparità di trattamento rispetto ai magistrati (ordinari e onorari) che sono parte in un processo e asserito contrasto con i principî di imparzialità e terzietà del giudice - Questione prospettata in forma dubitativa e perplessa - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. atteso che il rimettente ha formulato il quesito in forma dubitativa e perplessa poiché, circa l’applicabilità al giudizio disciplinare notarile degli artt. 11 del codice di procedura penale e 30-bis del codice di procedura civile, dopo aver affermato che dette disposizioni riguardano anche i magistrati onorari, dichiara che esse <> non potersi applicare al caso di specie, e non prende preventivamente posizione in ordine a tale questione interpretativa, così come non precisa le ragioni per le quali ritiene impercorribile la strada di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. atteso che il rimettente ha formulato il quesito in forma dubitativa e perplessa poiché, circa l’applicabilità al giudizio disciplinare notarile degli artt. 11 del codice di procedura penale e 30-bis del codice di procedura civile, dopo aver affermato che dette disposizioni riguardano anche i magistrati onorari, dichiara che esse <
Atti oggetto del giudizio
legge
16/02/1913
n. 89
art. 151
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte