Ordinanza 139/2002 (ECLI:IT:COST:2002:139)
Massima numero 26885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  11/04/2002;  Decisione del  11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Diritto di difesa - Cittadini non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Nomina del difensore di fiducia - Possibilità di scelta limitata ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d’appello, nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Lamentata disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti e tra gli stessi soggetti non abbienti, con limitazione dell’effettivo esercizio del diritto di difesa - Questioni già dichiarate infondate - Carenza di elementi nuovi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell’erario ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. atteso che identiche questioni sono state già dichiarate infondate e non emergono, allo stato, elementi nuovi atti a modificare le ragioni delle pronuncie originarie.

- Cfr. sentenza n. 394/2000 e ordinanza n. 79/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/07/1990  n. 217  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Altri parametri e norme interposte