Ordinanza 140/2002 (ECLI:IT:COST:2002:140)
Massima numero 26886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  11/04/2002;  Decisione del  11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie - Successione di leggi nel tempo - Diversità di sanzioni stabilite dalla legge in vigore al momento della violazione e dalla legge posteriore - Inapplicabilità della legge posteriore più favorevole al responsabile della violazione, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l’intervenuto pagamento - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento sanzionatorio di violazioni analoghe commesse in tempi diversi e rispetto agli illeciti tributari e valutari - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell’art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 in riferimento all’art. 3 Cost. atteso che non vi è disparità di trattamento in caso di violazioni analoghe commesse in tempi diversi e soggette ad una disciplina diversa pur applicata ad una stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo – giacché, a ritenere il contrario ogni legge sarebbe immodificabile oppure tutte le leggi dovrebbero sempre valere retroattivamente -. Più specificamente la sottoposizione di fatti commessi in tempi diversi a discipline differenziate è semplicemente la conseguenza, sul piano applicativo, del principio di stretta legalità che sorregge la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie, principio che non può ritenersi in contrasto con il parametro costituzionale sopra richiamato.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 1  co. 2

decreto legislativo  08/11/1997  n. 389  art. 7  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte