Sentenza 139/2022 (ECLI:IT:COST:2022:139)
Massima numero 44949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
06/04/2022; Decisione del
06/04/2022
Deposito del 07/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Titolo
Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano - Procedura di selezione dei candidati, composizione e nomina della commissione - Denunciata eccedenza dalle competenze statutarie, violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, di eguaglianza, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 231013).
Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano - Procedura di selezione dei candidati, composizione e nomina della commissione - Denunciata eccedenza dalle competenze statutarie, violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, di eguaglianza, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 231013).
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bolzano in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 5 e 9, primo comma, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 che, nel recare la disciplina in materia di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano, regolamenta la procedura di selezione dei candidati, la composizione e le modalità di nomina della commissione. La genericità della disposizione provinciale e il rinvio, nella sua parte finale, alla vigente disciplina di settore, ne consentiva - già prima dell'emanazione del nuovo regolamento di esecuzione di cui al d. Pres. prov. Bolzano n. 29 del 2021 - una interpretazione costituzionalmente orientata, in grado di recepire evolutivamente i principi fondamentali della legislazione statale posti dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bolzano in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 5 e 9, primo comma, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 che, nel recare la disciplina in materia di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano, regolamenta la procedura di selezione dei candidati, la composizione e le modalità di nomina della commissione. La genericità della disposizione provinciale e il rinvio, nella sua parte finale, alla vigente disciplina di settore, ne consentiva - già prima dell'emanazione del nuovo regolamento di esecuzione di cui al d. Pres. prov. Bolzano n. 29 del 2021 - una interpretazione costituzionalmente orientata, in grado di recepire evolutivamente i principi fondamentali della legislazione statale posti dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Bolzano
05/03/2001
n. 7
art. 48
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 15
co. 7 bis