Ordinanza 143/2002 (ECLI:IT:COST:2002:143)
Massima numero 26893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  11/04/2002;  Decisione del  11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26894  26895


Titolo
Mafia - Misure di prevenzione - Persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione (ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575) - Obbligo di comunicare alla polizia tributaria, per dieci anni, tutte le variazioni patrimoniali non inferiori ai venti milioni di lire - Ritenuta incertezza circa la decorrenza dell’obbligo - Lamentata disparità di trattamento tra soggetti destinatari della misura di prevenzione - Prospettazione di un dubbio di carattere interpretativo - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che stabilisce l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, in riferimento all’art. 3 Cost., per essere con esse sollevato un mero dubbio di carattere interpretativo, originato dalla formulazione testuale della norma, dubbio che spetta al giudice dissolvere.

- Cfr. ordinanza n.442/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/09/1982  n. 646  art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte