Ordinanza 143/2002 (ECLI:IT:COST:2002:143)
Massima numero 26894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  11/04/2002;  Decisione del  11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26893  26895


Titolo
Mafia - Misure di prevenzione - Persone sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione (ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575) - Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali - Inosservanza - Trattamento sanzionatorio - Asserita lesione del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, relativamente alla previsione della sanzione della reclusione e della multa, in riferimento all’art. 3 Cost. in quanto risolvendosi in considerazioni critiche circa l’opportunità della norma, non traducibili in censure di costituzionalità apprezzabili, a fronte dell’ampia discrezionalità del legislatore nella determinazione dei reati e delle relative sanzioni.

- Cfr. ordinanza n.442/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/09/1982  n. 646  art. 31  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte