Ordinanza 143/2002 (ECLI:IT:COST:2002:143)
Massima numero 26895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
11/04/2002; Decisione del
11/04/2002
Deposito del 24/04/2002; Pubblicazione in G. U. 02/05/2002
Titolo
Mafia - Misure di prevenzione - Persone sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione (ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575) - Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali - Sanzioni per inosservanza dell’obbligo - Confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati - Lamentata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe nonché asserito contrasto con il canone della coerenza legislativa, con il principio di tutela del lavoro, dell’attività economica e della proprietà private - Prospettazione della questione in via ipotetica - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Mafia - Misure di prevenzione - Persone sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione (ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575) - Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali - Sanzioni per inosservanza dell’obbligo - Confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati - Lamentata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe nonché asserito contrasto con il canone della coerenza legislativa, con il principio di tutela del lavoro, dell’attività economica e della proprietà private - Prospettazione della questione in via ipotetica - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che stabilisce la confisca dei beni acquistati e del corrispettivo dei beni alienati con le operazioni patrimoniali della cui effettuazione sia stata omessa la comunicazione da parte del soggetto obbligato, nei termini di legge, in riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 Cost. atteso che la questione è posta in forma ipotetica e priva del necessario requisito della rilevanza, stante la sua natura di statuizione accessoria, perché necessariamente susseguente all’affermazione di responsabilità del soggetto per il reato di cui all’art. 30 della legge n. 646 del 1982, non essendo nella specie sciolta detta premessa sull’'an' dell’incriminazione.
- Cfr. ord. n. 442/2001.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che stabilisce la confisca dei beni acquistati e del corrispettivo dei beni alienati con le operazioni patrimoniali della cui effettuazione sia stata omessa la comunicazione da parte del soggetto obbligato, nei termini di legge, in riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 Cost. atteso che la questione è posta in forma ipotetica e priva del necessario requisito della rilevanza, stante la sua natura di statuizione accessoria, perché necessariamente susseguente all’affermazione di responsabilità del soggetto per il reato di cui all’art. 30 della legge n. 646 del 1982, non essendo nella specie sciolta detta premessa sull’'an' dell’incriminazione.
- Cfr. ord. n. 442/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/09/1982
n. 646
art. 31
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte