Sentenza 145/2002 (ECLI:IT:COST:2002:145)
Massima numero 26959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/04/2002; Decisione del
22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Titolo
Impiego pubblico - Condanna penale del dipendente (per taluni individuati delitti) - Sospensione 'ex lege' dal servizio - Lamentato irragionevole automatismo della misura - Esercizio di discrezionalità legislativa in materia - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Condanna penale del dipendente (per taluni individuati delitti) - Sospensione 'ex lege' dal servizio - Lamentato irragionevole automatismo della misura - Esercizio di discrezionalità legislativa in materia - Non fondatezza della questione.
Testo
Non può essere negato al legislatore - nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità e in considerazione della particolare gravità di taluni delitti, comportanti la violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà del pubblico dipendente - la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare, che fonda la sospensione obbligatoria dal servizio in conseguenza di procedimento penale e di condanna sia pure non definitiva, venga apprezzata in via generale e astratta dalla stessa legge. Pertanto non è fondata la questione proposta nei confronti dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97, sotto il profilo del non ragionevole bilanciamento che la disposizione, per il suo rigido automatismo, opererebbe tra le esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e la tutela dei diritti del dipendente, compressi dalla misura cautelare.
- In senso conforme, v. sentenza n. 206/1999 (qui citata).
Non può essere negato al legislatore - nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità e in considerazione della particolare gravità di taluni delitti, comportanti la violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà del pubblico dipendente - la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare, che fonda la sospensione obbligatoria dal servizio in conseguenza di procedimento penale e di condanna sia pure non definitiva, venga apprezzata in via generale e astratta dalla stessa legge. Pertanto non è fondata la questione proposta nei confronti dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97, sotto il profilo del non ragionevole bilanciamento che la disposizione, per il suo rigido automatismo, opererebbe tra le esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e la tutela dei diritti del dipendente, compressi dalla misura cautelare.
- In senso conforme, v. sentenza n. 206/1999 (qui citata).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/03/2001
n. 97
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte