Sentenza 145/2002 (ECLI:IT:COST:2002:145)
Massima numero 26959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  22/04/2002;  Decisione del  22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26960  26961


Titolo
Impiego pubblico - Condanna penale del dipendente (per taluni individuati delitti) - Sospensione 'ex lege' dal servizio - Lamentato irragionevole automatismo della misura - Esercizio di discrezionalità legislativa in materia - Non fondatezza della questione.

Testo
Non può essere negato al legislatore - nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità e in considerazione della particolare gravità di taluni delitti, comportanti la violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà del pubblico dipendente - la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare, che fonda la sospensione obbligatoria dal servizio in conseguenza di procedimento penale e di condanna sia pure non definitiva, venga apprezzata in via generale e astratta dalla stessa legge. Pertanto non è fondata la questione proposta nei confronti dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97, sotto il profilo del non ragionevole bilanciamento che la disposizione, per il suo rigido automatismo, opererebbe tra le esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e la tutela dei diritti del dipendente, compressi dalla misura cautelare.

- In senso conforme, v. sentenza n. 206/1999 (qui citata).

Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/2001  n. 97  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte