Sentenza 145/2002 (ECLI:IT:COST:2002:145)
Massima numero 26960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  22/04/2002;  Decisione del  22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26959  26961


Titolo
Impiego pubblico - Condanna penale del dipendente (per taluni individuati delitti) - Sospensione obbligatoria dal servizio - Termine di durata - Perdita di efficacia della misura con il decorso di un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato - Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua', nei sensi di cui in motivazione - Possibilità di rinvenire nel vigente sistema una diversa durata massima della misura, salva una nuova disciplina in materia.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, nei sensi di cui in motivazione, l'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui dispone che la misura cautelare della sospensione dal servizio del pubblico dipendente a causa del procedimento penale perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. Infatti non può dirsi rispondente sia al criterio di proporzionalità che a quello di ragionevolezza - riconducibili all'art. 3 della Costituzione - il termine di durata della misura, risultante dalla disposizione in quanto manifestamente eccessivo, soprattutto in relazione ad alcuni fra i delitti indicati dalla norma, comportando, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, una evidente quanto irragionevole compressione dei diritti del singolo. In conseguenza della declaratoria di illegittimità nei termini specificati, è possibile, comunque, rinvenire nel sistema una previsione di durata massima della misura sospensiva operante come clausola di garanzia generale - qual è quella indicata nella legge n. 19 del 1990 - in mancanza di diversa disciplina legislativa e sempreché il legislatore non intervenga nuovamente fissando termini massimi eventualmente differenti.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/2001  n. 97  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte