Sentenza 139/2022 (ECLI:IT:COST:2022:139)
Massima numero 44950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
06/04/2022; Decisione del
06/04/2022
Deposito del 07/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Titolo
Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano - Disciplina transitoria - Composizione della commissione di selezione - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231013).
Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano - Disciplina transitoria - Composizione della commissione di selezione - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231013).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che reca la disciplina transitoria in materia di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano. La norma censurata dal Tribunale di Bolzano, prevedendo, sia pure solo fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione, che la commissione di selezione sia composta, oltre che dal direttore sanitario dell'azienda (membro di diritto), da due esperti nominati da organi della stessa azienda sanitaria, è palesemente in contrasto con l'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, norma che costituisce un principio fondamentale idoneo a vincolare la potestà legislativa provinciale concorrente in materia di tutela della salute.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che reca la disciplina transitoria in materia di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano. La norma censurata dal Tribunale di Bolzano, prevedendo, sia pure solo fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione, che la commissione di selezione sia composta, oltre che dal direttore sanitario dell'azienda (membro di diritto), da due esperti nominati da organi della stessa azienda sanitaria, è palesemente in contrasto con l'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, norma che costituisce un principio fondamentale idoneo a vincolare la potestà legislativa provinciale concorrente in materia di tutela della salute.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Bolzano
21/04/2017
n. 4
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte