Ordinanza 147/2002 (ECLI:IT:COST:2002:147)
Massima numero 26955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
22/04/2002; Decisione del
22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Procedimento sanzionatorio - Conclusione - Maggior termine concesso alla pubblica amministrazione, rispetto a quello di cui può beneficiare il cittadino contravventore - Asserite disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Procedimento sanzionatorio - Conclusione - Maggior termine concesso alla pubblica amministrazione, rispetto a quello di cui può beneficiare il cittadino contravventore - Asserite disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui concede alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, in un termine superiore a quello concesso al cittadino. Infatti il giudice 'a quo' omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui concede alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, in un termine superiore a quello concesso al cittadino. Infatti il giudice 'a quo' omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte