Ordinanza 147/2002 (ECLI:IT:COST:2002:147)
Massima numero 26955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  22/04/2002;  Decisione del  22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Procedimento sanzionatorio - Conclusione - Maggior termine concesso alla pubblica amministrazione, rispetto a quello di cui può beneficiare il cittadino contravventore - Asserite disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui concede alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, in un termine superiore a quello concesso al cittadino. Infatti il giudice 'a quo' omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte