Ordinanza 148/2002 (ECLI:IT:COST:2002:148)
Massima numero 26956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  22/04/2002;  Decisione del  22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26957  26958


Titolo
Straniero - Espulsione - Differimento di esecuzione, con trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e di assistenza - Durata - Fissazione con provvedimento dell’autorità giudiziaria - Omessa previsione - Sostanziale rimessione all’autorità amministrativa del momento dell’espulsione - Questione già rigettata - Carenza di profili e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati in precedenza.

- V. sentenza n. 105/2001 e ordinanza n. 385/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 1

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 4

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte