Ordinanza 148/2002 (ECLI:IT:COST:2002:148)
Massima numero 26957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  22/04/2002;  Decisione del  22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26956  26958


Titolo
Straniero - Espulsione - Trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza - Obbligo del questore di dare avviso al difensore dell’inizio della misura - Prospettata diminuzione della garanzia di difesa della persona trattenuta - Questione già esaminata e dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza. Infatti la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata e non sono stati addotti profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.

- V. ordinanza n. 385/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte