Ordinanza 148/2002 (ECLI:IT:COST:2002:148)
Massima numero 26958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  22/04/2002;  Decisione del  22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26956  26957


Titolo
Straniero - Espulsione - Trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza - Prospettata lesione del diritto di difesa - Disposizione priva di forza di legge - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui omette di imporre al questore, contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida, di provvedere ad informare dell'inizio del trattenimento il difensore dello straniero. Infatti la censura investe una disposizione contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge e in quanto tale sottratta al sindacato di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1999  n. 394  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte