Ordinanza 150/2002 (ECLI:IT:COST:2002:150)
Massima numero 26980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
22/04/2002; Decisione del
22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione di reati minori - Disciplina transitoria - Sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative - Applicabilità alle violazioni commesse in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del decreto che dispone la depenalizzazione - Prospettata lesione del principio di eguaglianza e del principio della punibilità previa definizione legislativa degli illeciti - Manifesta infondatezza della questione.
Reati e pene - Depenalizzazione di reati minori - Disciplina transitoria - Sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative - Applicabilità alle violazioni commesse in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del decreto che dispone la depenalizzazione - Prospettata lesione del principio di eguaglianza e del principio della punibilità previa definizione legislativa degli illeciti - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui si stabilisce che le sanzioni amministrative sostitutive di precedenti sanzioni penali, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione - purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili - e nella parte in cui si dispone che l'autorità giudiziaria debba trasmettere all'autorità amministrativa gli atti dei procedimenti depenalizzati. Infatti rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina e, ricorrendo questa evenienza, non contrasta con il principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, giacché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé elemento differenziatore; mentre con riguardo al principio di necessaria e previa definizione legislativa degli illeciti, come più volte precisato, esso attiene alla sola materia penale.
- Sul principio di legalità in materia penale, v. citata sentenza n. 356/1995 e ordinanza n. 250/1992 (richiamate).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui si stabilisce che le sanzioni amministrative sostitutive di precedenti sanzioni penali, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione - purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili - e nella parte in cui si dispone che l'autorità giudiziaria debba trasmettere all'autorità amministrativa gli atti dei procedimenti depenalizzati. Infatti rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina e, ricorrendo questa evenienza, non contrasta con il principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, giacché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé elemento differenziatore; mentre con riguardo al principio di necessaria e previa definizione legislativa degli illeciti, come più volte precisato, esso attiene alla sola materia penale.
- Sul principio di legalità in materia penale, v. citata sentenza n. 356/1995 e ordinanza n. 250/1992 (richiamate).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 100
co.
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 102
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte