Ordinanza 151/2002 (ECLI:IT:COST:2002:151)
Massima numero 26981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
22/04/2002; Decisione del
22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edifici di nuova costruzione - Riserva di aree destinate a parcheggi - Inapplicabilità agli edifici costruiti anteriormente al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della legge n. 765 del 1967) - Prospettata violazione del dovere di solidarietà e del principio di eguaglianza, con limitazione della libertà economica del costruttore e della proprietà privata - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Edilizia e urbanistica - Edifici di nuova costruzione - Riserva di aree destinate a parcheggi - Inapplicabilità agli edifici costruiti anteriormente al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della legge n. 765 del 1967) - Prospettata violazione del dovere di solidarietà e del principio di eguaglianza, con limitazione della libertà economica del costruttore e della proprietà privata - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, laddove il vincolo imposto alle nuove costruzioni di riservare appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione, debba intendersi rivolto ai soli edifici costruiti successivamente al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765 del 1967. Infatti l'ordinanza di rimessione, pur ampiamente motivata in termini astratti, non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto con la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato lo specifico contenuto della domanda, i motivi e le pretese fatte valere né le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma denunciata.
- Sulla manifesta inammissibilità da dichiararsi in camera di consiglio, v. citate ordinanze n. 138 del 1988 e n. 24 del 1982.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, laddove il vincolo imposto alle nuove costruzioni di riservare appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione, debba intendersi rivolto ai soli edifici costruiti successivamente al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765 del 1967. Infatti l'ordinanza di rimessione, pur ampiamente motivata in termini astratti, non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto con la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato lo specifico contenuto della domanda, i motivi e le pretese fatte valere né le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma denunciata.
- Sulla manifesta inammissibilità da dichiararsi in camera di consiglio, v. citate ordinanze n. 138 del 1988 e n. 24 del 1982.
Atti oggetto del giudizio
legge
17/08/1942
n. 1150
art. 41
co.
legge
06/08/1967
n. 765
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte