Ordinanza 153/2002 (ECLI:IT:COST:2002:153)
Massima numero 26987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
22/04/2002; Decisione del
22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
26988
Titolo
Atto introduttivo del giudizio - Autoqualificazione come «sentenza» anziché come «ordinanza» - Irrilevanza nel caso di specie - Ammissibilità della questione.
Atto introduttivo del giudizio - Autoqualificazione come «sentenza» anziché come «ordinanza» - Irrilevanza nel caso di specie - Ammissibilità della questione.
Testo
La qualificazione del provvedimento di rimessione come "sentenza" anziché come "ordinanza" non conduce all'inammissibilità della questione ove il giudice abbia disposto, come nel caso in esame, la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale.
- V. citata sentenza n. 452/1997.
La qualificazione del provvedimento di rimessione come "sentenza" anziché come "ordinanza" non conduce all'inammissibilità della questione ove il giudice abbia disposto, come nel caso in esame, la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale.
- V. citata sentenza n. 452/1997.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte