Sentenza 140/2022 (ECLI:IT:COST:2022:140)
Massima numero 44835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
26/04/2022; Decisione del
26/04/2022
Deposito del 07/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Titolo
Tributi - In genere - Dovere tributario - Espressione del valore inderogabile di solidarietà - Finalità - Integrazione dei doveri costituzionali di solidarietà - Dovere coessenziale ai diritti inviolabili, purché rispettoso del principio di legalità. (Classif. 255001).
Tributi - In genere - Dovere tributario - Espressione del valore inderogabile di solidarietà - Finalità - Integrazione dei doveri costituzionali di solidarietà - Dovere coessenziale ai diritti inviolabili, purché rispettoso del principio di legalità. (Classif. 255001).
Testo
Il dovere tributario rientra tra quelli inderogabili di solidarietà, di cui l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento. Tale qualificazione esprime un principio giuridico di integrazione attinente a quei valori di solidarietà che sono strutturali nel disegno costituzionale, e pone tale dovere, ma solo in quanto relativo a un'imposizione tributaria che possa ritenersi stabilita nel rispetto del principio di legalità, in relazione di coessenzialità con i diritti inviolabili. (Precedenti: S. 120/2021 - mass. 44816; S. 288/2019 - mass. 41902).
Il dovere tributario rientra tra quelli inderogabili di solidarietà, di cui l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento. Tale qualificazione esprime un principio giuridico di integrazione attinente a quei valori di solidarietà che sono strutturali nel disegno costituzionale, e pone tale dovere, ma solo in quanto relativo a un'imposizione tributaria che possa ritenersi stabilita nel rispetto del principio di legalità, in relazione di coessenzialità con i diritti inviolabili. (Precedenti: S. 120/2021 - mass. 44816; S. 288/2019 - mass. 41902).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte