Ordinanza 154/2002 (ECLI:IT:COST:2002:154)
Massima numero 26989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
22/04/2002; Decisione del
22/04/2002
Deposito del 03/05/2002; Pubblicazione in G. U. 08/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Istituti di credito - Interessi bancari - Anatocismo - Difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione - Intervenuta sentenza di incostituzionalità della disposizione denunciata - Manifesta inammissibilità.
Istituti di credito - Interessi bancari - Anatocismo - Difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione - Intervenuta sentenza di incostituzionalità della disposizione denunciata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte concernente le clausole - contenute nei contratti stipulati con banche e istituti di credito - relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati. Infatti l'ordinanza di rimessione omette di indicare sia gli elementi di fatto e di diritto della controversia, sia le ragioni della ritenuta rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, ed ignora, altresì, che, con sentenza n. 425 del 2000, anteriore all'ordinanza stessa, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 3 del denunciato art. 25.
- Con riguardo alla carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza di rimessione, v., "ex plurimis", citate ordinanze n. 128/2001, n. 143/2001 e n. 118/2002; con riguardo a norme già dichiarate incostituzionali, v. citate ordinanze n. 23/2002 e n. 128/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte concernente le clausole - contenute nei contratti stipulati con banche e istituti di credito - relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati. Infatti l'ordinanza di rimessione omette di indicare sia gli elementi di fatto e di diritto della controversia, sia le ragioni della ritenuta rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, ed ignora, altresì, che, con sentenza n. 425 del 2000, anteriore all'ordinanza stessa, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 3 del denunciato art. 25.
- Con riguardo alla carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza di rimessione, v., "ex plurimis", citate ordinanze n. 128/2001, n. 143/2001 e n. 118/2002; con riguardo a norme già dichiarate incostituzionali, v. citate ordinanze n. 23/2002 e n. 128/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/08/1999
n. 342
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte