Sentenza 155/2002 (ECLI:IT:COST:2002:155)
Massima numero 26962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Titolo
Radiotelevisione - Trasmissioni di comunicazione politica - Obbligo di assicurare la parità di accesso tra i soggetti partecipanti - Lamentata limitazione della «identità politica» delle emittenti private in contrasto con la libertà di opinione dei mezzi di diffusione - Riferibilità dei limiti ai profili organizzativi delle imprese - Non fondatezza della questione.
Radiotelevisione - Trasmissioni di comunicazione politica - Obbligo di assicurare la parità di accesso tra i soggetti partecipanti - Lamentata limitazione della «identità politica» delle emittenti private in contrasto con la libertà di opinione dei mezzi di diffusione - Riferibilità dei limiti ai profili organizzativi delle imprese - Non fondatezza della questione.
Testo
L'obbligo imposto alle singole emittenti radiotelevisive di predisporre appositi programmi di "opinioni e valutazioni politiche" durante le campagne elettorali e nei periodi non elettorali, nei quali sia assicurata la parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti, lungi dal costituire una forma di "funzionalizzazione" del mezzo radiotelevisivo o di "espropriazione" della identità politica delle stesse emittenti, si concretizza in un'attività rispettosa di precisi limiti "modali" nello svolgimento delle trasmissioni ovvero inerenti a profili organizzativi e imprenditoriali, che non incidono, quindi, sulla libertà di manifestazione del pensiero, salvo i doveri di neutralità e imparzialità a tutela di un interesse costituzionale generale - quale è appunto quello della informazione e formazione consapevole della volontà del cittadino-utente - in favore del quale il legislatore ha risolto non irragionevolmente il bilanciamento con la contrapposta libertà di opinione delle singole emittenti private. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
- Sui valori posti a presidio della informazione radiotelevisiva, v. sentenza n. 112/1993 (citata); sulla esigenza di una disciplina delle trasmissioni televisive durante la campagna elettorale, sentenza n. 48/1964 (citata); sulla parità di trattamento dei soggetti politici, sentenza n. 161/1995 (citata); sul pluralismo "esterno", sentenza n. 826/1988 (citata).
L'obbligo imposto alle singole emittenti radiotelevisive di predisporre appositi programmi di "opinioni e valutazioni politiche" durante le campagne elettorali e nei periodi non elettorali, nei quali sia assicurata la parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti, lungi dal costituire una forma di "funzionalizzazione" del mezzo radiotelevisivo o di "espropriazione" della identità politica delle stesse emittenti, si concretizza in un'attività rispettosa di precisi limiti "modali" nello svolgimento delle trasmissioni ovvero inerenti a profili organizzativi e imprenditoriali, che non incidono, quindi, sulla libertà di manifestazione del pensiero, salvo i doveri di neutralità e imparzialità a tutela di un interesse costituzionale generale - quale è appunto quello della informazione e formazione consapevole della volontà del cittadino-utente - in favore del quale il legislatore ha risolto non irragionevolmente il bilanciamento con la contrapposta libertà di opinione delle singole emittenti private. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
- Sui valori posti a presidio della informazione radiotelevisiva, v. sentenza n. 112/1993 (citata); sulla esigenza di una disciplina delle trasmissioni televisive durante la campagna elettorale, sentenza n. 48/1964 (citata); sulla parità di trattamento dei soggetti politici, sentenza n. 161/1995 (citata); sul pluralismo "esterno", sentenza n. 826/1988 (citata).
Atti oggetto del giudizio
legge
22/02/2000
n. 28
art. 1
co.
legge
22/02/2000
n. 28
art. 2
co.
legge
22/02/2000
n. 28
art. 3
co.
legge
22/02/2000
n. 28
art. 4
co.
legge
22/02/2000
n. 28
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte