Sentenza 155/2002 (ECLI:IT:COST:2002:155)
Massima numero 26963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Titolo
Radiotelevisione - Campagne elettorali e referendarie - Limitazioni alla propaganda elettorale - Prospettata, irragionevole, discriminazione delle imprese radiotelevisive, rispetto alla stampa periodica - Disomogeneità delle situazioni poste a confronto - Non fondatezza della questione.
Radiotelevisione - Campagne elettorali e referendarie - Limitazioni alla propaganda elettorale - Prospettata, irragionevole, discriminazione delle imprese radiotelevisive, rispetto alla stampa periodica - Disomogeneità delle situazioni poste a confronto - Non fondatezza della questione.
Testo
La più incisiva disciplina della propaganda elettorale effettuata con il mezzo radiotelevisivo, rispondente alla finalità di impedire qualsiasi improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori, trova ragione nel riconoscimento della particolare natura del mezzo di comunicazione usato e della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo; sicché la diversa e meno rigorosa disciplina adottata per la stampa periodica, non può costituire adeguato 'tertium comparationis', sotto il profilo della allegata disparità di trattamento, che all'evidenza non sussiste considerate le differenti caratteristiche e la disomogeneità dei mezzi in comparazione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
- Sulle differenti caratteristiche del mezzo radiotelevisivo, rispetto alla stampa, v. sentenza n. 420/1994, nonché sentenze n. 225/1974, n. 148/1981 e n. 826/1988 (tutte qui citate).
La più incisiva disciplina della propaganda elettorale effettuata con il mezzo radiotelevisivo, rispondente alla finalità di impedire qualsiasi improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori, trova ragione nel riconoscimento della particolare natura del mezzo di comunicazione usato e della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo; sicché la diversa e meno rigorosa disciplina adottata per la stampa periodica, non può costituire adeguato 'tertium comparationis', sotto il profilo della allegata disparità di trattamento, che all'evidenza non sussiste considerate le differenti caratteristiche e la disomogeneità dei mezzi in comparazione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
- Sulle differenti caratteristiche del mezzo radiotelevisivo, rispetto alla stampa, v. sentenza n. 420/1994, nonché sentenze n. 225/1974, n. 148/1981 e n. 826/1988 (tutte qui citate).
Atti oggetto del giudizio
legge
22/02/2000
n. 28
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte