Sentenza 155/2002 (ECLI:IT:COST:2002:155)
Massima numero 26964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Titolo
Radiotelevisione - Campagne elettorali e referendarie - Messaggi politici autogestiti - Trasmissione gratuita da parte delle emittenti nazionali, senza rimborso da parte dello stato (previsto, invece, per le emittenti locali) - Prospettata sostanziale espropriazione senza indennizzo - Non fondatezza della questione.
Radiotelevisione - Campagne elettorali e referendarie - Messaggi politici autogestiti - Trasmissione gratuita da parte delle emittenti nazionali, senza rimborso da parte dello stato (previsto, invece, per le emittenti locali) - Prospettata sostanziale espropriazione senza indennizzo - Non fondatezza della questione.
Testo
Il diverso regime cui sono soggetti i "messaggi politici autogestiti" delle emittenti locali durante le campagne elettorali, comportante il rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute, non si traduce per le emittenti nazionali in un esproprio di spazi radiotelevisivi privati, privo di indennizzo, stante la rilevante differenza di ordine fattuale e giuridico tra emittenti in ambito nazionale e in ambito locale nonché delle risorse finanziarie disponibili dalle une e dalle altre. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, lettera b) e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Il diverso regime cui sono soggetti i "messaggi politici autogestiti" delle emittenti locali durante le campagne elettorali, comportante il rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute, non si traduce per le emittenti nazionali in un esproprio di spazi radiotelevisivi privati, privo di indennizzo, stante la rilevante differenza di ordine fattuale e giuridico tra emittenti in ambito nazionale e in ambito locale nonché delle risorse finanziarie disponibili dalle une e dalle altre. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, lettera b) e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
22/02/2000
n. 28
art. 4
co. 3
legge
22/02/2000
n. 28
art. 4
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte